(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 15 del
                           16 marzo 2000)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                         Oggetto e funzioni
    1.   La   presente  legge  disciplina  le  comunita'  montane  in
attuazione  dell'art.  28, comma 4 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
come  sostituito  dall'art.  7, comma 1 della legge 3 agosto 1999, n.
265.
    2.  Le  comunita'  montane  sono costituite per la valorizzazione
delle  zone  montane,  per  l'esercizio  delle funzioni proprie e per
l'esercizio singolo o associato delle funzioni comunali.
    3.  Spettano alle comunita' montane le funzioni ad esse conferite
dalla  legge  regionale  2 marzo 1999, n. 3 e gli interventi speciali
per  la  montagna  previsti  dalla  legge  31 gennaio  1994,  n. 97 e
dell'Unione europea.