(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 15 del 16 marzo 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DI GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Oggetto e funzioni 1. La presente legge disciplina le comunita' montane in attuazione dell'art. 28, comma 4 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art. 7, comma 1 della legge 3 agosto 1999, n. 265. 2. Le comunita' montane sono costituite per la valorizzazione delle zone montane, per l'esercizio delle funzioni proprie e per l'esercizio singolo o associato delle funzioni comunali. 3. Spettano alle comunita' montane le funzioni ad esse conferite dalla legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 e gli interventi speciali per la montagna previsti dalla legge 31 gennaio 1994, n. 97 e dell'Unione europea.